LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge (1° casa, imprenditore agricolo ecc.).

La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Il decreto di trasferimento dell'immobile viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex art.585 cpc - dal versamento del prezzo che va fatto entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura catastale sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura del Giudice, ordina l'immediata liberazione. L'ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l'esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. Eventuali spese legali sino a euro 516,46 sono a carico della procedura.